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Art. 80. Esecuzione di perquisizioni locali

Art. 80. Esecuzione di perquisizioni locali.

1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell’articolo 148, comma 3, del codice. (1)

 2. Se non si può provvedere a norma dell’articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.

(1) Comma così sostituito dall’art. 174, comma 15, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2004 per effetto di quanto disposto dall’art. 186 del decreto legislativo citato.

L’originario testo del comma 1 era il seguente «Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell’articolo 157 comma 6 del codice».