Logo del Laurus Robuffo

Art. 163. Presentazione dell’arrestato per la convalida

Art. 163. (1)  Presentazione dell’arrestato per la convalida. 

1. Nel caso previsto dall’articolo 558 comma 1, la presentazione dell’arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica  con l’atto mediante il quale formula l’imputazione.

2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all’udienza.

(1) Articolo così modificato dall’art. 216 D.Lgs. 51/98 e succ. mod. e successivamente dall’art. 51 L. 16 dicembre 1999, n. 479.