Art. 163. (1) Presentazione dell’arrestato per la convalida.
1. Nel caso previsto dall’articolo 558 comma 1, la presentazione dell’arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l’atto mediante il quale formula l’imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all’udienza.
(1) Articolo così modificato dall’art. 216 D.Lgs. 51/98 e succ. mod. e successivamente dall’art. 51 L. 16 dicembre 1999, n. 479.