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Art. 329. Obbligo del segreto

Art. 329. Obbligo del segreto.

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque non oltre la chiusura delle indagini  preliminari (1).

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la  pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

    a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

    b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

(1) Le parole “, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste“ sono state inserite dall’art. 2, co. 1, lett. f), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dall’art. 2 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a  provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.