Art. 621. Rivelazione del contenuto di documenti segreti. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (1).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
(1) Il secondo comma è aggiunto dall’art. 7 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Procedura: 1) si procede a querela della persona offesa (336 c.p.p.); 2) per arresto e fermo vedi articolo precedente; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.
Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.