Logo del Laurus Robuffo

Art. 338. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Art. 338. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti. Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito
con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche  legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

Articolo così modificato (nella rubrica, nel co. 1 e mediante l’inserimento del comma 2) dall’art. 1, L. 3 luglio 2017, n. 105.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 co. 2 lett.a-bis) c.p.p.); ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito se ricorrono le circostanze aggravanti previste dall’art. 339 co. 2 o quelle previste dall’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.