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Art. 238. Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise

Art. 238. Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise. 

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3 bis e 328 comma 1 bis del codice. (1)

2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l’imputato davanti al giudice del dibattimento.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951, n. 1324.

(1) L’ultimo periodo dell’art. 238 comma 1 è stato aggiunto dall’art. 4 D.L. 20 novembre 1991, n. 367.