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Art. 537. Tratta di donne e di minori commessa all’estero

Art. 537. Tratta di donne e di minori commessa all’estero. I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

 

L’art. 3, ult. comma, della L. 20 febbraio 1958, n. 75 aggiunge: «in quanto le convenzioni internazionali lo prevedono».