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Art. 65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Art. 65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) [alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni];

2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.