Art. 65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) [alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni];
2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.