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Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.

Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.) se si tratta di un atto pubblico o testamento olografo (493-bis); si procede a querela di parte (336 c.p.p.) se si tratta di una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (491-bis co. 1).

Per la procedura vedi anche artt. 476 e 482.