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Art. 28

Art. 28.  

1. La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l’estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall’articolo 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della corte di cassazione quando l’esecuzione consegue alla decisione della stessa corte.

2. L’estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l’imputazione, il dispositivo e, quando ne è il caso, l’attestazione che non è stata proposta impugnazione od opposizione. All’estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.

3. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l’impugnazione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

4. Il pubblico ministero promuove l’esecuzione del provvedimento senza ritardo.