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Art. 5

Art. 5.

1. La segnalazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall’articolo 70 comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , come modificato dall’articolo 20 del D.P.R. 22 settembre 1988 numero 449, avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato alla udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio superiore della magistratura della avvenuta sostituzione.