Art. 165. Notificazioni all’imputato latitante o evaso.
1. Le notificazioni all’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
2. Se l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.