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Art. 165. Notificazioni all’imputato latitante o evaso

Art. 165. Notificazioni all’imputato latitante o evaso.

1. Le notificazioni all’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Se l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.

3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.