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Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 320. (1) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio (2).

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(1) Articolo sostituito dall’art. 11 L. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Comma così sostituito dall’art. 1, co. 75, lett. l). L. 6 novembre 2012, n. 190.

V. artt. 318 e 319.

Vedi anche l’art. 32 quater.