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Art. 78. Limiti degli aumenti delle pene principali

Art. 78. Limiti degli aumenti delle pene principali. Nel caso di concorso di reati, preveduto dall’art. 73 la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni, per la reclusione;

2) sei anni, per l’arresto;

3) lire trenta milioni (euro 15.493) per la multa e sei milioni (euro 3.098) per l’ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni (euro 64.557) per la multa
e venticinque milioni (euro 12.911) per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’art. 133 bis.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall’art. 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La
parte di pena eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall’arresto.

Articolo sostituito dall’art. 101 L. 24 novembre 1981, n. 689.