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Art. 243. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Art. 243.  Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.  Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non  inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica la pena [di morte] (1); se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) fermo consentito (384 c.p.p.); 3) l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.); 4) competente è la Corte di Assise.