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Art. 30. Proposizione del conflitto

Art. 30. Proposizione del conflitto. 1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei  giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso. (1)

(1) La norma che impedisce l’effetto sospensivo della proposizione del conflitto non è costituzionalmente illegittima (Corte cost. 16 febbraio 1993, n. 59).