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Art. 29

Art. 29. 

1. Per l’esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:

a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l’iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è stata promossa l’esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;

b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l’estratto indicato nell’articolo 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall’articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonché copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice;

c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice;

d) trasmette al direttore dell’istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l’indicazione della quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l’esecuzione;

e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull’esecuzione della pena.