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Art. 621. Effetti dell’annullamento senza rinvio

Art. 621. Effetti dell’annullamento senza rinvio. 

1. Nel caso previsto dall’articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all’autorità competente, che essa designa, in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l’esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell’articolo 669, in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l’impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera 1), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.