Logo del Laurus Robuffo

Art. 534. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 534. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà  insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.