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Art. 6. Competenza del tribunale

Art. 6. Competenza del tribunale. (1) 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (2).

(1) Articolo sostituito dall’art. 166 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Le parole «o del giudice di pace» sono state aggiunte dall’art. 47 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Per l’entrata in vigore delle disposizioni sul giudice di pace, vedi l’art. 65 del citato D.Lgs. 274/2000.