Art. 682. Liberazione condizionale.
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.