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Art. 682. Liberazione condizionale

Art. 682. Liberazione condizionale.  

1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.

2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.