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Art. 387. Colpa del custode

Art. 387.  Colpa del custode.  Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l’evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).

Il colpevole non è punibile se, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.

Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.