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Art. 405. Inizio dell’azione penale. Forme e termini

Art. 405. Inizio dell’azione penale. Forme e termini.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

1 bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini (1) (2).

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lett. a) (3).

3. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero (4) (5).

(1) Comma inserito dall’art. 3, L. 20 febbraio 2006, n. 46.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 24 aprile 2009, n. 121, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma 1-bis.

(3) Comma così modificato dall’art. 17, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(4) Si riporta il testo dell’art. 61, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ” (in S.O. alla G.U. 30 aprile 2008, n. 101):

    «Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa.

    1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ed all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.

    2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli  articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

(5) Vedi anche quanto previsto dall’art. 49, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, riportato in nota sub art. 157 c.p.