Art. 159. (1) Sospensione del corso della prescrizione. corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie (2);
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione (2);
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo
difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno
successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta
giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (3) (4);
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione
richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria (5).
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado,
anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo
grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e
sei mesi (6).
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza
del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale (6).
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente (6).
[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.] (7)
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione
del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice (8) (9).
(1) Articolo sostituito dall’art. 6, comma 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251.
Per la disciplina transitoria inerente l’art. 6, L. n.251/2005 cit., vedi l’art. 10 della medesima legge riportato in nota all’art. 157.
(2) Numeri così sostituiti dall’art. 1, co. 11, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.
(3) Numero aggiunto dall’art. 12, L. 28 aprile 2014, n. 67. Per disposizioni transitorie sull’applicazione delle norme introdotte dalla L. n. 67/2014
cit. vedi nota sub art. 420 bis c.p.p.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 gennaio - 25 marzo 2015, n. 45, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.
5) Numero aggiunto dall’art. 1, co. 11, L. n. 103/2017 cit.
(6) Comma inserito dall’art. 1, co. 11, L. n. 103/2017 cit.
(7) Comma abrogato dall’art. 1, co. 11, L. n.103/2017 cit.
(8) Comma aggiunto dall’art. 12, L. n. 67/2014 cit.
(9) Le disposizioni introdotte al presente articolo dal co. 11 dell’art. 1, L. n. 103/2017 cit., per effetto di quanto disposto dal co. 15 del medesimo articolo,
si applicano ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge citata.