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Art. 489. Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare

Art. 489. Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare.

1. L’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell’udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494.

2. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza nel corso dell’udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall’articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.

Articolo così sostituito dall’art. 10, L. 28 aprile 2014, n. 67.

Per disposizioni transitorie sull’applicazione delle norme introdotte dalla L. n. 67/2014 cit. vedi nota sub art. 420 bis.