CAPO X - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE
Art. 141. (1) Procedimento di oblazione.
1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all’oblazione e che il pagamento dell’oblazione estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l’oblazione e non è stato dato l’avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell’imputato.
4. Quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all’oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all’interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l’estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell’art. 75, comma 3 del codice.
4 bis. In caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato.
(1) Articolo così modificato dall’art. 53 L. 16 dicembre 1999, n. 479.