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Art. 39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
Capo I - Del reato consumato e tentato

                                                                     CAPO I

                                                 DEL REATO CONSUMATO O TENTATO

Art. 39.  Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.