Art. 39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni Capo I - Del reato consumato e tentato
CAPO I
DEL REATO CONSUMATO O TENTATO
Art. 39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.