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Art. 640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640  riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi od erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

L’articolo - aggiunto dall’art. 22 della L. 19 marzo 1990, n. 55 – è stato così modificato dall’art. 30, co. 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

Procedura: 1) la procedibilità è d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (all’art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.