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Art. 384. Fermo di indiziato di delitto

Art. 384. Fermo di indiziato di delitto.

1. Anchefuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato (1), che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico (2).

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di  propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il  possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero (2).

(1) Le parole «anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato» sono state inserite dall’art. 11, L. 26 marzo 2001, n. 128.

(2) Comma così modificato dall’art.13, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

1 Per il potere del pubblico ministero di ritardare l’esecuzione o disporre che sia ritardata l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto, v., in particolare, l’art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.

2 Per il divieto di pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale, v. art. 114, co. 6 bis.

3 Il fermo non è consentito per i reati di competenza del giudice di pace per effetto di quanto disposto dall’art. 2 co. 1 lett. b) D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

4 Ai sensi dell’art. 9, co. 3, L. 30 giugno 2009, n. 85, nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo di campioni biologici finalizzato  all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

   Per l’indicazione dei reati per i quali non è consentito il prelievo dei citati campioni biologici, vedi l’art. 9, co. 1, L. n. 85/2009 cit..

5 Per particolari ipotesi di fermo anche al di fuori dei limiti di cui al presente articolo, si riporta il testo dell’art. 77, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (recante “Codice delle leggi  antimafia e delle misure di prevenzione...”):

    “Art. 77. Fermo di indiziato di delitto. 1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’articolo 381 del medesimo codice”.

6 Vedi anche art. 2, co. 1-bis, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9, riportato in nota sub art. 380.