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Art. 80. Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

Art. 80.  Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi.  Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.