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Art. 624 bis. Furto in abitazione e furto con strappo

Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. (1) Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate dall’articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere  ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze  aggravanti.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 2, co. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128 e poi così modificato (nei co. 1 e 3 e mediante l’inserimento del co. 4) dall’art. 1, co. 6, L. 23 giugno 2017, n. 103, in  vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

Procedura: si procede d’ufficio (art. 50 c.p.p.). L’arresto è obbligatorio in flagranza salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62 primo comma, n. 4 (art. 380 co. 2 lett. e-bis) c.p.p.). Il fermo (art. 384 c.p.p.) è consentito solo nell’ipotesi prevista dal co. 3 ovvero nei casi previsti dall’art. 4, L. n. 533/1977.

La competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.