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Art. 193. Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna

Art. 193. Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna.  

1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che la ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.