Art. 418. Assistenza agli associati. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,dà rifugio o fornisce il vitto, ospitalità,mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni (1).
La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuamente (2).
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
(1) Comma prima modificato dall’art. 1 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 ed infine così modificato dall’art. 1, co. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.L. n.374/2001 cit.
Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).
L’arresto è facoltativo (art. 381 c.p.p.); il fermo non è consentito 8art. 384 c.p.p.).
La competenza è del Tribunale monocratico.