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Art. 66 bis. Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato

Art. 66-bis. Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato.

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria  quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale.

Articolo aggiunto dall’art. 12, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.