Art. 615-quater (1). Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni (euro 5.164).
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni (euro 5.164) a venti milioni (euro 10.329) se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art.617 quater.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Procedura: l’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti. La procedibilità è d’ufficio (50 c.p.p.). La competenza è del Tribunale monocratico.