CAPO II
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ
INTERNA DELLO STATO
Art. 276. Attentato contro il Presidente della Repubblica. Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l’ergastolo.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito (380-384 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.