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Art. 276. Attentato contro il Presidente della Repubblica
Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello stato

                                                                            CAPO II

                                                     DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ

                                                             INTERNA DELLO STATO

Art. 276.  Attentato contro il Presidente della Repubblica.  Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l’ergastolo.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito (380-384 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.