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Art. 198. Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

Art. 198.  Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili. (1) L’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 116 della legge 24 novembre 1981, n. 689.