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Art. 372. Falsa testimonianza

Art. 372.  Falsa testimonianza.  Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo sostituito dall’art. 11 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 e poi così modificato dall’art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

Procedura: 1) la falsa testimonianza è perseguibile d’ufficio (50 c.p.p.); 2) arresto: facoltativo (381 c.p.p.); 3) fermo: non consentito (vd. sub art. 375); 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.