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Art. 249. Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Art. 249.  Partecipazione a prestiti a favore del nemico.  Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

Procedura: v. art. 247.