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Art. 168. Revoca della sospensione

Art. 168. Revoca della sospensione.  (1) Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia gli obblighi impostigli;

2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163.

Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause
ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (2)

(1) Articolo sostituito dall’art. 13 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 220.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, L. 26 marzo 2001, n. 128.