Art. 168. Revoca della sospensione. (1) Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia gli obblighi impostigli;
2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163.
Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause
ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 13 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 220.
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, L. 26 marzo 2001, n. 128.