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Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Art. 329.  Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.  Il militare o l’agente della forza pubblica,
il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione
fino a due anni.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti. La competenza è del Tribunale monocratico.