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Art. 43

Art. 43.  Per i fatti commessi anteriormente all’attuazione del codice penale non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l’art. 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell’art. 7 del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.