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Art. 609 bis. Violenza sessuale

Art. 609-bis. (1) Violenza sessuale. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la  reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); si procede d’ufficio (50 c.p.p.) se ricorre una delle circostanze di cui all’art. 609 septies ultimo comma; 2) l’arresto è  obbligatorio per le ipotesi previste dai commi 1 e 2 (381 co. 2 lett. d-bis) c.p.p.) e facoltativo per quella prevista dal co. 3 (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (381 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter c.p., comporta l’applicazione delle specifiche misure di sicurezza personali previste dall’art. 609-nonies c.p.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.