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Art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

Art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

    a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2;

    b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7.

[La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606.]

3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a  procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui  alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.

3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611.

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.

Articolo sostituito dall’art. 4, L. 20 febbraio 2006, n. 46 e poi così modificato prima dall’art 1, co. 38, 39 e 40, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo (mediante la modifica dei commi 1 e 2, la soppressione del secondo periodo del co. 2 e la sostituzione dell’originario co. 3 con gli attuali commi 3, 3-bis e 3-ter) e poi dagli artt. 2 (che ha aggiunto il comma 3- quater) e 3 (che ha modificato la lett. a) del co. 1) D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.