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Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 727-bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con  l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro,  salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Articolo inserito dall’art. 1, co. 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, secondo quanto stabilito dal co. 2 dell’art. 1 cit., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate  nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.