Logo del Laurus Robuffo

Art. 289 bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 289 bis (1) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.  Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di
anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due ad otto anni;
se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena  prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.L. 21 marzo 1978, n. 59 conv. in L. 18 maggio 1978, n. 191.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9-ter D.L. n. 59/1978 cit., al delitto previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice penale che richiamano l’art. 630 c.p.

Analogamente, per effetto di quanto disposto dall’art.10, D.L. n. 59/1978 cit., nei procedimenti per il delitto previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall’ art. 630 c.p.

Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.). Il fermo è consentito e l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 - 384 c.p.p.). Competente è la Corte di Assise.