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Art. 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 316 ter.  (1) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.  Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di  informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (euro 3.999) si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci (euro 5.164) a cinquanta milioni di lire (euro 25.822). Tale sanzione non può comunque  superare il triplo del beneficio conseguito.

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 4 L. 29 settembre 2000, n. 300.

Procedura: 1) si procede di ufficio (art. 50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale collegiale.