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Art. 33 octies. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione

Art. 33-octies. (1) Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione. 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di  annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

(1) V. sub art. 33 quinquies.