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Art. 378. Favoreggiamento personale

Art. 378. Favoreggiamento personale.  Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale  internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni (1).

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione (euro 516).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile, o risulta che non ha commesso il delitto.

(1) Comma così modificato dall’art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

Procedura: 1) il delitto è perseguibile d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo nei casi contemplati dai primi due commi (381 c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159). Il fermo non è consentito; in materia di fermo vd. anche quanto previsto dall’art.77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.. La competenza è del Tribunale monocratico.

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.