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Art. 615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Art. 615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi  indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) per il 1° comma; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico. 

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.